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Ultras, la Procura FIGC attende gli atti: potrebbero arrivare la prossima settimana

Mentre sono iniziati con Simone Inzaghi i colloqui fra i tesserati di Inter e Milan e i pm della Procura di Milano nell’ambito dell’indagine sul mondo sommerso del tifo organizzato milanese, la Procura FIGC attende gli atti per poi iniziare il suo iter in totale autonomia.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il capo della Procura federale Giuseppe Chinè ha chiesto alla Procura di Milano gli atti dell’inchiesta il giorno in cui è venuto alla luce il caso, ma non è ancora arrivato nulla al procuratore e i tempi potrebbero non essere così brevi.

Infatti, la Procura di Milano, guidata da Marcello Viola, preferisce attendere che le indagini raggiungano un livello di maggiore maturazione e a Chinè non resta che attendere finché non verrà tolto il segreto sugli atti in questione, non potendo interferire con le indagini penali.

Per quanto riguarda il tema sportivo, con gli altri tesserati di Inter e Milan che saranno ascoltati dalla Procura milanese nei prossimi giorni, una volta ricevuto tutto (si ipotizza a metà della prossima settimana) verranno poi valutati i possibili illeciti dei tesserati dei due club, che molto probabilmente saranno ascoltati anche dal procuratore FIGC Chinè e delineare i propri rapporti con gli ultras, vietati dalle norme federali.

Tutto gira, al momento, attorno all’articolo 25 del Codice di Giustizia Sportiva. Al comma 1, sulla prevenzione dei fatti violenti, si legge: «Alla società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi organizzati e non organizzati di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente». Per tale violazione si applica la sanzione dell’ammenda che per le società di Serie A va da 10mila a 50mila euro.

Il comma 10, invece parla dei tesserati, a cui «è fatto divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società. Dette convenzioni, stipulate secondo le condizioni previste dall’art. 8 del D.L. n. 8/2007 convertito in legge con la L. n. 41/2007, devono essere validate dalla Federazione. In ogni caso tali rapporti devono essere autorizzati dal delegato della società ai rapporti con la tifoseria. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, si applicano le sanzioni di cui al comma 9». Le violazioni, in ambito di Serie A, vanno da una sanzione di 20mila euro. Il rischio per le società coinvolte è quindi di una multa.

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